Come utilizzare i prodotti per la piscina nel rispetto della legge sulla commercializzazione dei precursori di esplosivi
Quando si gestisce una piscina, soprattutto di grandi dimensioni, ci sono norme valide sia a livello nazionale che internazionale che bisogna conoscere: il rischio è quello di incorrere in sanzioni serie e avere spiacevoli conseguenze persino sul piano penale, oltre a essere obbligati al pagamento di multe salate. Il Regolamento UE 2019/1148 sui precursori di esplosivi introduce nuove limitazioni, che riguardano l’acido solforico e l’acido nitrico, oltre al perossido di idrogeno. Inoltre, in aggiunta alla revisione dell’elenco delle sostanze soggette alla normativa, il regolamento introduce nuovi obblighi nella catena di commercializzazione del prodotto anche fra operatori economici e utilizzatori professionali. Nei paragrafi seguenti si presenta il Regolamento attualmente in vigore e si forniscono delle linee guida per l’acquisto dei prodotti per la piscina in conformità con la legge sulla commercializzazione dei precursori di esplosivi.
Quali sono i precursori di esplosivi
Il Regolamento UE 2019/1148 trova applicazione a partire dal 1° febbraio 2021 e sostituisce la precedente normativa (UE 2013/98) sulla commercializzazione dei precursori di esplosivi. Lo scopo della normativa è quello di stabilire le norme valide a livello di Unione Europea per la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze e miscele che potrebbero essere usate per fabbricare esplosivi artigianali. L’ultima versione del Regolamento introduce nuove norme per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi e impone la segnalazione di transazioni sospette alle autorità competenti. In particolare, il Regolamento individua due diverse categorie di precursori di esplosivi:
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precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, come l’acido nitrico, il perossido di idrogeno e il nitrato di ammonio. Questi non possono essere messi a disposizione dei privati se presentano concentrazioni superiori a quelle indicate nell’allegato I;
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precursori di esplosivi soggetti a segnalazione, come l’acetone, il nitrato di sodio e le polveri di magnesio, elencati nell’allegato II.
Il sistema di licenze di utilizzo
Il Regolamento offre agli stati membri dell’UE la possibilità di usufruire di un sistema di licenze di utilizzo, attraverso il quale gli Stati possono concedere prodotti anche a concentrazioni più elevate, nel caso di privati che abbiano un interesse legittimo ad acquistare questo tipo di precursori. In Italia, tuttavia, non è stato istituito alcun sistema di licenze per privati (circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2019). Pertanto, a meno che la questione non venga rivalutata in futuro, resta assoluto il divieto di messa a disposizione di precursori di esplosivi a concentrazioni superiori a quelle indicate. Con l’espressione “messa a disposizione” si intende qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita.
Limitazioni per i prodotti per piscine
Per quanto riguarda i prodotti utilizzati per le piscine, le sostanze prese in considerazione sono tre: l’acido nitrico, il perossido di idrogeno e l’acido solforico. L’acido nitrico viene usato come disincrostante per i filtri a sabbia, il perossido di idrogeno come igienizzante, mentre l’acido solforico serve a ridurre il pH.
Le concentrazioni massime ammissibili per le tre sostanze sono:
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acido nitrico: 3% P/P
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perossido di idrogeno: 12% P/P
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acido solforico: 15% P/P
Le prescrizioni per i prodotti contenenti sostanze oltre la concentrazione indicata
Cosa succede nelle transazioni di prodotti con sostanze in concentrazione superiore a quella indicata?
Innanzitutto, un operatore economico che mette a disposizione un precursore di esplosivi a un altro operatore economico o a un utilizzatore professionale ha l’obbligo di informarlo degli obblighi e delle restrizioni connesse al prodotto. Inoltre, ha il dovere di garantire che il proprio personale sia consapevole di tali obblighi e restrizioni e capace di dimostrarlo in caso di controllo da parte delle autorità preposte.
C’è poi una precisa procedura da adottare nell’atto di vendita. Prima di ogni transazione economica verso un altro operatore economico o utilizzatore professionale, un operatore economico deve richiedere le seguenti informazioni, per le quali è previsto un modulo in allegato al Regolamento:
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documento d’identità del cliente;
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la sua attività commerciale, comprensiva di ragione sociale, indirizzo, partita IVA;
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l’utilizzo previsto del prodotto.
Tali informazioni vengono conservate per 18 mesi, arco di tempo durante il quale sono a disposizione delle autorità preposte. L’operatore economico può evitare questo passaggio solo nel caso in cui nell’anno precedente ci sia stata una transazione simile da parte dello stesso operatore. In qualsiasi caso, l’operatore economico è tenuto a valutare se l’utilizzo previsto è compatibile con l’attività professionale del potenziale cliente e, in caso di risposta negativa, opporsi alla vendita e avvisare le autorità preposte. L’operatore economico ha l’obbligo di segnalare le transazioni sospette qualora il cliente agisca in uno dei seguenti modi:
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non è in grado di precisare l’uso previsto del prodotto;
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è restio a fornire un documento di identità o identificazione dell’azienda;
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vuole acquistare precursori di esplosivi in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;
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sembra estraneo all’utilizzo previsto dei prodotti o non sa spiegarlo in modo plausibile;
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insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti.
Gli operatori economici devono segnalare la transazione sospetta entro 24 ore. Allo stesso modo, devono segnalare entro 24 ore anche la sparizione o il furto di quantità significative di prodotti.